Art. 1.
(Incompatibilità).

      1. Ferme restando le incompatibilità e le cause di ineleggibilità già previste dalle norme vigenti, la carica di deputato della Repubblica italiana è incompatibile con quella di: membro della Commissione delle Comunità europee; giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee; membro della Corte dei conti delle Comunità europee; presidente della regione, presidente della provincia, sindaco dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; assessore regionale, assessore provinciale, assessore dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.